Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. I sindaci dei comuni oggetto di processo di fusione che hanno maturato due mandati consecutivi nel proprio comune non possono candidarsi quale sindaco del nuovo comune e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.