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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.51. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
2.51.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Le città metropolitane subentrano alle province omonime e ai comuni capoluogo alla data del 1o gennaio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali e comunali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al periodo precedente, i consigli provinciali e dei comuni capoluogo vengono sciolti e i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni capoluogo decadono dalla carica. Le città metropolitane succedono alle province e ai comuni capoluogo in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni delle province, dei comuni capoluogo, nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.