Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la Regione Autonoma della Sardegna e la Regione Siciliana possono istituire le città metropolitane di Cagliari e di Palermo. Alle città metropolitane di Cagliari e Palermo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.