stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.8. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
15.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
  4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.

ident. 15.3.15.4.15.5.15.6.15.7.15.9.15.10.