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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.17. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
15.17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Riordino delle funzioni locali).

  1. Le province di cui all'articolo 11 esercitano esclusivamente le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le leggi medesime attribuiscono ogni altra funzione di area vasta, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a Società pubbliche o Agenzie, vincolate al rispetto del principio del pareggio di bilancio. Le residue funzioni, che non sono riconducibili alle attività o alle funzioni di cui ai periodi precedenti, sono attribuite ai comuni ovvero ad Unioni di comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.