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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
15.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province alle Regioni, ai Comuni, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative dalle Province alle Regioni, ai Comuni ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Con legge regionale sono trasferite ai comuni le funzioni rientranti nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, diverse da quelle di cui al comma 1, salva diversa attribuzione per specifiche e motivate esigenze di sussidiarietà.
  4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali, di concerto con i Ministri della Pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse e al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni. Le entrate continuano a spettare alla provincia e vengono da essa ripartite tra i comuni cui sono attribuite le predette funzioni. Sullo schema di decreto, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali ed è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.
  6. Con delibera del consiglio provinciale sono emanate le disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 e della legge regionale di cui al comma 3 del presente articolo.
  7. Le province, entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui al comma 6, rideterminano in riduzione la dotazione organica del personale e ne modificano i profili professionali sulla base delle diverse funzioni e del diverso assetto degli organi. L'eventuale personale in esubero risultante dalla riorganizzazione derivante dalle disposizioni della presente legge è trasferito a domanda agli Uffici periferici dello Stato della stessa provincia e, in subordine, della stessa regione, con priorità rispetto a nuove assunzioni e a mobilità da altri Enti.