Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.
2. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali subcommissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall'entrata in vigore della presente legge.