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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
15.04.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le amministrazioni provinciali e metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle città metropolitane.