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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture - uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura nel capoluogo della Regione;
   e) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
   f) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle Questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
   g) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
   h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   i) accorpamento nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, come riordinata ai sensi della lettera d), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
   l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
   n) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;
   o) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera n);
   p) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.