Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre Province.
L'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti dell'assemblea composta dai sindaci in carica. Per l'elezione del Presidente della Provincia, nell'assemblea appositamente convocata, ogni elettore riceve una scheda che compila indicando da uno a tre nomi di componenti dell'assemblea proposti per il consiglio. Risultano eletti i componenti più votati fino a concorrenza del numero dei consiglieri eleggibili. A parità di voti è eletto il più giovane. Nel caso in cui il Presidente della Provincia o il consigliere eletto cessi dalla carica di sindaco durante il mandato, decade dal consiglio e si procede a nuova votazione per la sostituzione.