Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Altre norme relative alle città metropolitane).
1. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.