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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.71. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
1.71.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle Provincie con territorio interamente montano, confinanti con Paesi stranieri e con regioni o provincie autonome, sono riconosciute forme particolari di specificità di cui agli articoli 11,12,15.

  Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni riconoscono alle Provincie di cui all'articolo 1, comma 3bis, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117 della Costituzione.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli Statuti delle Provincie di cui all'articolo 1, comma 3 bis, possono prevedere un sistema elettorale alternativo per l'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli Statuti delle Provincie di cui all'articolo 1 comma 3 bis, possono prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Provincie di cui all'articolo 1, comma 3bis, esercitano altresì le seguenti funzioni fondamentali:
   a) Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
   b) Cura delle relazioni istituzionali con Provincie, Regioni, Provincie Autonome, Regioni a statuto speciale, ed enti territoriale di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;
   c) Le funzioni ad esse delegate dalle Regioni in base all'articolo 11 comma 2-bis, in particolare sulle seguenti materie:
    1. Governo del territorio;
    2. Produzione dell'energia, con particolare riguardo alla gestione delle relative concessioni;
    3. Protezione civile;
    4. Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
    5. Turismo;
    6. politiche del lavoro e formazione professionale;
    7. Cave e miniere, acque minerali e termali;
    8. difesa del suolo e difesa del demanio idrico;
    9. agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
    10. trasporto pubblico locale su gomma;
    11. impianti a fune e piste da sci;
    12. tutela delle minoranze linguistiche;
    13. servizi alla persona nei limiti delle competenze programmatorie spettanti alle Regioni.