Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
3. Le Province sono enti territoriali di area vasta che esercitano le funzioni stabilite dalla legge.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15.