Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge.