Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge.