Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.