Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. – 1. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane.