stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.68. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/12/2013  [ apri ]
2.68.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le città metropolitane possono prevedere anche forme di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, in comune e differenziate per aree metropolitane. Le città metropolitane al di sopra dei 3 milioni di abitanti, in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e dei comuni, possono prevedere forme di organizzazione differenziata per aree territoriali. La costituzione di zone o distretti omogenei, per specifiche funzioni, che deve tener conto delle specificità territoriali, può avvenire anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, e prevede forme ed organismi di coordinamento con gli organi della città metropolitana. La determinazione di forme differenziate di gestioni per funzioni e territori avviene con il contestuale trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie per il loro svolgimento.