Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della Direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013).
1. Il punto 4 dell'Allegato I del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 è sostituito dal seguente:
«4. Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi di artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante oppure non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante oppure, se è progettato per la detonazione, non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.