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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.0100.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2013  [ apri ]
9.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della Direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013).

  1. Il punto 4 dell'Allegato I del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 è sostituito dal seguente:
  «4. Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi di artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
   a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
   b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante oppure non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
   c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante oppure, se è progettato per la detonazione, non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari.».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.

I Relatori