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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.4.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
8.4.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:
  2-bis. All'articolo 278, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99, comma quarto, del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo».