Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:
2-bis. All'articolo 278, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99, comma quarto, del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo».