Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 260 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica».