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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
7.2.
inammissibile

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000»;
   b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «4-ter. La pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a euro 200.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato».