stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
7.1.
inammissibile

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4), e 5);».