Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento.»