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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.04.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
7.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali).

  1. Ai fini della prevenzione della criminalità e per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
  3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.
  4. È ammessa un'ulteriore proroga dei tempi di conservazione, previa approvazione da parte del Consiglio comunale di un apposito regolamento, nel quale siano previste misure idonee ed appropriate per un uso corretto dei dati, delle informazioni e delle immagini con la creazione di un archivio e l'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni, nel rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.