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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
7.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli motivati da precetti religiosi o etnico culturali che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.
  2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1 costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o regolamenti, da condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi professionali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 150 a 300 euro.
  4. Il tribunale può altresì disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione di cui al comma 2.
  6. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-ter. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena di 1 anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda chiunque costringa uno o più individui all'occultamento del volto, con minacce, molestie o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».