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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
7.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale).

  1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 414-bis. – (Pedofilia e pedopornografia culturale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».