Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Norme per il contrasto della mendicità, dell'accattonaggio che arrecano disturbo o invasive e delle attività ambulanti non autorizzate).
Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 669-bis. – Mendacità e esercizio abusivo di attività – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da euro tremila a euro seimila.
La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro cinquemila a euro diecimila, se il fatto è compiuto in modo tale da arrecare particolare disagio alle persone, rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualunque modo la circolazione dei veicoli e dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà».