Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia).
1. Agli appartenenti agli organi di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.
2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei Trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo la normativa nazionale. Nei medesimi casi ai veicoli utilizzati sul territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.
3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei Trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi che operano sul territorio nazionale ai sensi del comma precedente è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma ed in mancanza dalla normativa nazionale.