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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.010.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
7.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni concernenti il reato di furto in abitazione e di rapina).

  1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
   b) al terzo comma, le parole «reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti parole : «reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000.».

  2. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 50.000 a euro 150.000»;
   b) al terzo comma, le parole «reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 250.000.».