stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
7.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Introduzione della fattispecie di reato denominata manipolazione mentale).

  1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 613-bis. – (Manipolazione mentale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione».