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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.0100.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2013  [ apri ]
6.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo).

  1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e regioni ed enti locali, previsti dall'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.
  3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

I Relatori