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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.9.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
5.9.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il piano dovrà promuovere la creazione di organismi territoriali di contrasto alla violenza con la partecipazione attiva di soggetti istituzionali quali Comuni, ASP, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine e del volontariato che operano sul territorio utilizzando le risorse disponibili attraverso protocolli di intesa.
  2-ter. I protocolli di cui al comma 2-bis hanno come obiettivo:
   a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza di genere;
   b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno, con percorsi educativi e informativi mirati da attuare attraverso le strutture territoriali di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo;
   c) valorizzare le case e i centri destinati all'accoglienza, all'ospitalità o alla residenza temporanea, i centri d'ascolto, di accoglienza, di consulenza legale e psicologica, di raccolta dati, di informazione e di ricerca, che agiscono senza fini di lucro e assicurano sostegno e solidarietà ad ogni donna, cittadina italiana o straniera, presente sul territorio italiano;
   d) la formazione degli operatori del settore;
   e) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
   f) l'assistenza e il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.

  2-quater. Il piano definisce le modalità di finanziamento e sostegno dei centri antiviolenza, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti di donne, interventi per l'ascolto e la riabilitazione psicologica, su base volontaria, degli autori di violenza di genere, di abusi sessuali o maltrattamenti in famiglia.
  2-quinquies. Le aziende sanitarie locali, assicurano l'attivazione di nuclei specializzati per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne con il compito di garantire l'assistenza integrata alle vittime di violenza, e l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza. L'assistenza richiesta garantisce oltre agli interventi per la cura della persona vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possono essere utilmente prodotti come prove della violenza in un'eventuale fase giudiziaria.
  2-sexies. Le vittime di violenza di genere hanno diritto alla riorganizzazione dell'orario di lavoro e alla mobilità geografica. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento a tutela dei diritti lavorativi delle vittime di violenza di genere, per definire le misure idonee a realizzare i diritti di cui al presente comma.