Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le vittime di violenza di genere hanno diritto alla riorganizzazione dell'orario di lavoro e alla mobilità geografica. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento a tutela dei diritti lavorativi delle vittime di violenza di genere, per definire le misure idonee a realizzare i diritti di cui al presente comma.