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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.6.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
5.6.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le vittime di violenza di genere hanno diritto alla riorganizzazione dell'orario di lavoro e alla mobilità geografica. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento a tutela dei diritti lavorativi delle vittime di violenza di genere, per definire le misure idonee a realizzare i diritti di cui al presente comma.