Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) promuovere l'educazione alla relazione, alla discriminazione e alla parità di genere e contro la violenza nell'ambito della programmazione didattica e della progettazione del Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in rete, al fine di sensibilizzare, informare, formare le studentesse e gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. A tale scopo le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.