Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: potenziare e rafforzare, al contempo, la rete dei servizi territoriali e dell'amministrazione della giustizia che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere, ai fini della migliore prevenzione del fenomeno;
b) alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine sono curati, in particolare, lo scambio di informazioni ed esperienze e la collaborazione tra i servizi di assistenza alle vittime di violenza domestica o di genere e i servizi che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere.