Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Rifinanziamento del Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking).
1. Al fine di garantire la piena implementazione del «Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking» approvato con D.M 11 novembre 2010, dal 1o gennaio 2014 lo stanziamento attualmente previsto sul capitolo 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementato di 100 milioni di euro l'anno.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 100 milioni di euro l'anno, si provvede mediante quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.