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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.200.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2013  [ apri ]
5.200.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 5.
(Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere).

  1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza delle donne, e adotta, previa intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata, un «Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 20 14-2020.
  2. Il Piano persegue le seguenti finalità:
   a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
   a-bis) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
   b) promuovere l'educazione degli operatori scolastici alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
   c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
   d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
   e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
   e-bis) promuovere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di azioni di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive al fine di favorirne il recupero psicologico e limitare i casi di recidiva;
   f) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata dei dati del fenomeno, ivi compresa la mappatura dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;
   g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
   h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

  2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità provvede annualmente ad inviare al Parlamento una relazione riguardante l'attuazione del Piano.
  3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-bis.
(Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio).

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della presente legge, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Ministro delegato per le Pari Opportunità d'intesa con la Conferenza Stato regioni, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
   a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
   b) dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
   c) delle case rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;
   d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla Raccomandazione Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999.

  3. I centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:
   a) enti locali, in forma singola o associata;
   b) singole associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
   c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

  4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
  5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
  6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
  7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

I Relatori
5.200.
approvato

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 5.
(Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere).

  1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri anti-violenza delle donne, e adotta, previa intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata, un «Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.
  2. Il Piano persegue le seguenti finalità:
   a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
   a-bis) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
   b) promuovere l'educazione degli operatori scolastici alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
   c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
   d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
   e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
   e-bis) promuovere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di azioni di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive al fine di favorirne il recupero psicologico e limitare i casi di recidiva;
   f) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata dei dati del fenomeno, ivi compresa la mappatura dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;
   g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
   h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

  2-bis. Il Ministro delegato per la pari opportunità provvede annualmente ad inviare al Parlamento una relazione riguardante l'attuazione del Piano.
  3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-bis.
(Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio).

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della presente legge, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 223 del 2006, è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Ministro delegato per le Pari Opportunità d'intesa con la Conferenza Stato regioni, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
   a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
   b) dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
   c) delle case rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;
   d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla Raccomandazione Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999.

  3. I centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:
   a) enti locali, in forma singola o associata;
   b) singole associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
   c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

  4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
  5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
  6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
  7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

I Relatori