Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328).
1. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, atti persecutori e di maltrattamenti che consentano anche l'allontanamento dal nucleo familiare quando ciò si renda necessario, anche attraverso il finanziamento dei centri anti-violenza, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti di donne».