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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.06.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
5.06.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Educazione scolastica contro la violenza e la discriminazione di genere).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione, contro la violenza e la discriminazione di genere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti e di prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere e il femminicidio e di promuovere la soggettività femminile, sviluppando negli studenti una maggiore autonomia e capacità di analisi, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione personale, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata sulla cultura delle pari opportunità.
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l'educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra i sessi e della promozione della soggettività femminile e l'organizzazione di corsi di formazione in servizio rivolti ai docenti sulle problematiche di cui al comma 1.
  3. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro con delega alle pari opportunità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2.

ident. 5.012.