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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
5.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) con la reclusione fino tre anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razzista o etnico, nazionale, religioso, o verso l'identità sessuale o disabilità delle persone ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di odio razzista, etnico, nazionale, religioso o verso l'identità sessuale o disabilità delle persone mediante l'impiego diretto o interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili».

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si applicano per quanto compatibili le norme di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38.
  3. Le somme di denaro derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3-bis, commi 6 e 8, e 3-ter della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nonché quelle derivanti dalla violazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo, denominato Fondo di solidarietà nazionale, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse sono destinate a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e recupero delle vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di identità sessuale o di disabilità delle persone, nonché le attività finalizzate a contrastare l'odio razziale in rete svolte da organizzazioni non governative senza scopo di lucro. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza e recupero delle vittime nonché di programmazione e gestione del Fondo di solidarietà nazionale. Nell'ambito delle attività di coordinamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
   a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
   b) promuove in collaborazione con i competenti ministeri, gli altri apparati pubblici ed eventuali soggetti privati studi e ricerche relativi agli aspetti sociali e giudiziari dei fenomeni di xenofobia e razzismo anche a mezzo internet.