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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.013.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
5.013.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per la promozione della soggettività femminile da parte dei media).

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro con delega alle pari opportunità promuovono l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e degli operatori radiofonici, di un codice di deontologia denominato «Codice dei media per la promozione della soggettività femminile», recante princìpi e prescrizioni volti a promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile, nonché a prevenire ogni forma di violenza o discriminazione di genere o di femminicidio. Tale codice impegna a non rappresentare la donna come oggetto sessuale, a non diffondere comunicazioni che associno i rapporti sessuali con la violenza e a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al significato e al contenuto del concetto di eguaglianza e pari dignità dei sessi, nonché in merito alla violenza nei confronti delle donne come fenomeno sociale.
  2. Il codice di cui al comma 1 del presente articolo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ed è periodicamente aggiornato con la procedura di cui al medesimo comma 1.
  3. Nei casi di inosservanza dei divieti sanciti dal codice di cui al comma 1, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa contestazione della violazione agli interessati e assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. Della violazione dei suddetti divieti è data senza ritardo notizia all'organo titolare del potere disciplinare ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
  4. All'articolo 36-bis, comma 1, lettera c), numero 2), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di genere».