Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. I centri antiviolenza sono strutture private che hanno come finalità la tutela e l'assistenza fisica, morale e psicologica delle donne minacciate o vittime di violenza sessuale, fisica e di persecuzioni o molestie. Essi assicurano ospitalità a donne e minori che hanno subito violenza o sono minacciate di esserne vittime.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il ministro delegato alle Pari opportunità, con proprio decreto, provvede all'istituzione del Registro nazionale dei centri anti violenza, ivi definendo i criteri di iscrizione e di permanenza nel medesimo, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Nello stato di previsione della presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo per il finanziamento dell'attività dei centri antiviolenza iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1. Per l'anno 2013 il fondo è finanziato con la somma di euro 2.000.000, provvedendo a tale onere attraverso corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con legge di bilancio.».