Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1, commessi in ambito di violenza domestica, può essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13.