Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio.