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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica del Capo II, del Titolo IV, dopo le parole «dei minori» sono inserite le seguenti: «e della corretta rappresentazione di genere»;
   b) all'articolo 35, nel comma 2, le parole «e dell'articolo 36-bis» sono sostituite dalle parole: «dell'articolo 36-bis e dell'articolo 36-ter»; nel comma 4-bis, dopo le parole «35-bis» sono aggiunte le parole «35-ter»;
   a) dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:

Art. 35-ter.
(Disposizioni a tutela della corretta rappresentazione di genere).

  1. Le emittenti, anche analogiche, le emittenti radiofoniche e i fornitori di contenuti sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto dei Ministri con delega alle comunicazioni e per le pari opportunità, sentito il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che deve contribuire alla diffusione dei valori della corretta rappresentazione di genere ed in particolare della figura femminile e prevenire fenomeni di violenza vietando la diffusione di comunicazioni contenenti immagini, reali o virtuali, ovvero rappresentazioni di violenza di genere e in particolare contro le donne avvero che incitino ad atti di violenza di genere e sulle donne.