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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.9.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
3.9.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In caso di condanna, anche non definitiva, per reati di violenza domestica, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, convivente della persona offesa dal reato, decade dalla relativa assegnazione; in tal caso, la persona offesa dal reato o altro convivente diventa assegnatario dello stesso alloggio o, qualora lo richiedano motivi di sicurezza, di un alloggio equivalente.
  5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, ove sussistano indifferibili esigenze di tutela della persona offesa o, in caso di morte, di altro convivente, nei casi di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di protezione ai sensi dell'articolo 342-bis e seguenti del codice civile.