Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, come individuati in esecuzione del Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.