Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi sociali disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e gli altri enti idonei a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere, e lo invita a seguire un programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere.