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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli 3-bis e 3-ter:

Art. 3-bis.
(Interventi sociali precoci sulle situazioni a rischio di violenza domestica o di genere).

  1. I servizi sociali del territorio, i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze attuano gli opportuni interventi per la più rapida presa in carico, ai fini della loro prevenzione, delle possibili situazioni a rischio di violenza domestica o di genere, anche avvalendosi della collaborazione di qualificati servizi di mediazione familiare, centri di giustizia riparativa, centri antiviolenza ed enti che abbiano come fine statutario il sostegno, l'accoglienza o l'assistenza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattati ovvero il recupero di soggetti segnalatisi per eventuali condotte maltrattanti o pregiudizievoli.
  2. Gli esercenti le professioni di avvocato, psicologo, assistente sociale, medico sono tenuti a informare la relativa utenza dei servizi di cui al comma precedente, reperibili sul territorio per la prevenzione della violenza domestica o di genere e la più rapida presa in carico delle situazioni a rischio, fermi restando, ove applicabili, i vigenti obblighi di segnalazione, denuncia e referto.

Art. 3-ter.
(Invito a seguire un programma inteso alla prevenzione della violenza domestica o di genere. Effetti della sottoposizione al programma nel corso del procedimento penale)
.

  1. Quando si procede per condotte di violenza domestica o di genere, l'autorità giudiziaria procedente informa senza indugio la persona cui il fatto è attribuito circa i servizi sociali disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e gli altri enti idonei a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere, e la invita a seguire un programma inteso alla prevenzione dei comportamenti di cui al presente articolo.
  2. La persona che si trova in custodia cautelare in carcere può in ogni momento chiedere di seguire all'interno dell'istituto penitenziario un programma individualizzato inteso alla prevenzione dei comportamenti di cui al presente articolo.
  3. La partecipazione al programma non può costituire elemento valutabile ai fini del giudizio sulla responsabilità nel procedimento penale.
  4. In caso di condanna per taluno dei predetti reati, il positivo svolgimento del programma di cui ai commi precedenti può essere valutato dal giudice in senso favorevole al condannato, a norma degli articoli 133, comma 2 n. 3, nonché dell'articolo 62, n. 6, c.p., con prevalenza su eventuali circostanze aggravanti concorrenti. Il risultato del programma può inoltre essere preso in considerazione ai fini della concessione, ove applicabili, di misure di estinzione del reato e della pena e di ogni altra misura di favore.